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La presente guida è per tutti coloro che si chiedono cosa sia un infortunio sul lavoro, quando si possa parlare di infortunio e non di malattia, cosa fare concretamente.
Andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa di più.
Gli elementi che caratterizzano l’infortunio sono:
È ogni alterazione dell’integrità psicofisica della persona da cui derivi (su valutazione medico legale):
Il fatto causale deve essere:
1) ESTERNO – legato all’ambiente di lavoro (nesso tra lavoratore e lavoro affidatogli)
2) VIOLENTO – di forma acuta
3) RAPIDO – d’intensità concentrata in breve spazio di tempo (max. turno giornaliero)
4) EFFICIENTE – deve esercitare sul corpo umano un’efficacia realmente causale (rapporto tra fatto e danno).
Rischio Generico: grava sull’operaio come su ogni altra persona allo stesso modo
Rischio Specifico: proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa o inerente a un’attività connessa alla prestazione lavorativa
Rischio Generico Aggravato: il rischio che, pur essendo generico, subisce un incremento quali/quantificativo in dipendenza dell’attività lavorativa
Rischio Elettivo: è il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore
Pertanto l’infortunio è indennizzabile quando deriva da:
L’infortunio non è indennizzabile quando deriva da:
C) L’OCCASIONE DI LAVORO
Perché ci sia infortunio non è necessario né sufficiente che:
– l’evento si sia verificato nel luogo di lavoro (rapporto topografico)
– l’evento si sia verificato durante l’orario di lavoro (rapporto cronologico)
ma è indispensabile che l’evento si sia verificato per il lavoro (rapporto eziologico)
Pertanto un infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro quando è il lavoro a determinare il rischio di cui l’infortunio è conseguenza.
Con il D. Lgs. 38/2000 art.12 (capo II) viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi ai lavoratori assicurati durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro.
Sono inoltre coperti gli infortuni occorsi durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale e quelli accaduti nel normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro.
L’interruzione o le deviazioni dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, sono definite “necessitate”.
Rimangono escluse quelle verificatesi in caso di interruzioni o deviazioni avvenute per motivi indipendenti dal lavoro o comunque “non necessitate”.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, purché “necessitato“. In questo caso rimangono esclusi dalla copertura gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni e quando il conducente è sprovvisto della patente di guida.
Il dipendente che ha subito un infortunio durante il servizio (infortunio sul lavoro), o nel percorso che compie per raggiungere o lasciare il posto di lavoro infortunio in itinere), ovvero durante una missione regolarmente autorizzata, dopo i necessari accertamenti sanitari, è tenuto a darne immediata comunicazione attraverso un’apposita dichiarazione scritta. L’invio della dichiarazione con allegato il certificato uso INAIL (rilasciato dalla struttura sanitario di primo soccorso o dal medico del SSN che ha prestato le prime cure) indicherà i giorni di prognosi. La dichiarazione del dipendente descriverà le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio ed evidenzierà l’esistenza o meno di testimoni diretti dell’accaduto.
I dati riguardanti gli eventuali testimoni (cognome, nome, indirizzo, telefono) sono necessari all’amministrazione per effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Inoltre, in caso di infortunio provocato da circolazione di veicoli a motore, nella dichiarazione il dipendente indicherà, oltre ai dati del conducente (cognome, nome, indirizzo, telefono), anche il numero di targa de o dei veicoli coinvolti, le compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti, nonché l’Autorità intervenuta.
La dichiarazione dovrà essere inviata all’Area Risorse Umane della propria azienda.
In caso di prosecuzione dell’assenza, il dipendente invierà i successivi certificati.
I dipendenti assenti a causa di un infortunio per il periodo sopra indicato, non appena in possesso del certificato medico che conclude l’infortunio, devono contattare L’ufficio delle Risorse Umane della propria Azienda per segnalare il loro rientro in servizio.
I dipendenti saranno quindi convocati per effettuare una visita medica presso il Medico Competente. Per consentire al Medico Competente di rilasciare l’idoneità alla mansione, è necessario presentare la documentazione relativa all’assenza. La visita presso il Medico Competente costituisce quindi un obbligo di legge
Al termine del periodo di infortunio, qualora tale evento abbia prodotto due o più certificati medici, il dipendente potrà rientrare in servizio previa presentazione di un ulteriore certificato medico che lo dichiari idoneo alla ripresa del lavoro.
Inoltre, se l’assenza per infortunio supera i sessanta giorni continuativi (quindi dopo almeno 61 giorni di assenza), il dipendente avrà cura di informare il datore di lavoro per consentire ad esso di fissare, presso il Medico Competente dell’Azienda, una visita medica precedente alla ripresa del lavoro.
L’Inail nel proprio sito precisa che: “La “Comunicazione di infortunio” deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni, escluso quello dell’evento, è necessario inoltrare la “Denuncia/comunicazione di infortunio” (area prestazioni).
In altre parole
– Gestione degli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni
Per questa tipologia di infortuni non c’è alcun obbligo di denuncia, ma è obbligatoria la Comunicazione
Tuttavia è necessario che il dipendente comunichi l’infortunio all’Area Risorse Umane. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, l’Azienda ha l’obbligo di denunciare l’infortunio agli Enti competenti. In tal caso Le Risorse Umane, entro due giorni dalla data di ricezione del nuovo certificato seguiranno la procedura già descritta per gli “infortuni con prognosi superiori a tre giorni”.
Ulteriori eventi da denunciare: E’ necessaria la denuncia per gli infortuni con prognosi non superiore a 3 giorni nei seguenti casi: Il secondo certificato medico attestante l’infortunio viene fatto recapitare prima del giorno di ripresa del lavoro; Il dipendente riprende regolarmente il servizio dopo i tre giorni e successivamente presenta un certificato di “ricaduta” o “continuazione” con la prescrizione di un aggiuntivo periodo di assenza dal lavoro collegato all’originario infortunio.
– Gestione degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni
Per questa tipologia di infortuni esiste l’obbligo di denuncia sia alla sede INAIL competente (ossia quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato). In tal caso, le Risorse Umane, nel termine di 48 ore dalla data di ricezione della dichiarazione del dipendente procederanno alla denuncia di infortunio online, sia all’INAIL che alla Pubblica Sicurezza, presso le sedi competenti.
A conclusione dell’infortunio ove ne ricorressero i presupposti, il lavoratore avrà diritto ad una indennità calcolata in base a tabelle medico-legale che hanno la finalità di monetizzare il danno subito.
Ma questo non è il solo “risarcimento” ottenibile.
Esiste anche il cosiddetto “DANNO DIFFERENZIALE”, che si può richiedere direttamente al datore di lavoro.
Che cos’è?
Te lo spiego QUI.
Ho approfondito la questione al presente link che ti lascio. Ti basterà cliccare QUI
Se sei un lavoratore:
Se sei un datore di lavoro:
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A presto,
un caro saluto
Mirco Caeran (Avv. Ph.D)
Ti ricordo che ho trattato le seguenti tematiche connesse ai seguenti link:
MALATTIA PROFESSIONALE – clicca qui –
DANNO DIFFERENZIALE – clicca qui –
SU DI ME
Mi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) sito a Montebelluna (TV). Dopo aver conseguito un Dottorato di Ricerca in diritto Civile, assito privati ed aziende che richiedono un sopporto legale nel mondo del lavoro, della contrattualistica e degli affari. Avvocato del lavoro a Montebelluna.