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Abbiamo già avuto modo di parlare dei contratti a termine.
Per ogni informazione sulle caratteristiche generali e sui limiti del contratto a termine ti invito a leggere il seguente articolo. CLICCA SU QUESTO LINK.
Abbiamo visto che uno dei concetti fondamentali dei contratti a termine è la causale.
Il Covid-19 e la relativa normativa emergenziale ha avuto diversi riflessi sui contratti a termine.
Tra questi, uno molto rilevante è quello contenuto nell’articolo 41-bis del Decreto 25 maggio 2021, n. 73, che modifica la disciplina delle causali contenuta nell’articolo 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Secondo la normativa attuale è necessaria la causale:
– qualora il primo contratto a tempo determinato sia di durata superiore ai 12 mesi;
– qualora il contratto a termine sia un rinnovo di precedente contratto a termine con lo stesso lavoratore;
– in caso di proroga di un primo contratto a termine in essere, qualora detta proroga porti il rapporto di lavoro ad una durata complessiva superiore ai 12 mesi;
– in caso di proroga in un rinnovo di contratto a tempo determinato;
– qualora si tratti di un contratto a tempo determinato conseguente ad un precedente contratto di somministrazione a termine con lo stesso lavoratore;
– all’interno di un contratto “assistito” (articolo 19, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 15 giugno 2015).
– nel caso in cui si tratti di un primo contratto a tempo determinato, con il lavoratore, di durata non superiore ai 12 mesi;
– in caso di proroga all’interno del primo contratto a tempo determinato, con il lavoratore, la cui durata complessiva non supera i 12 mesi,
– qualora si tratti di un contratto a termine per attività stagionali (compresi i rinnovi e le proroghe), così come individuati con decreto del Ministero del lavoro (fino all’adozione del decreto si fa riferimento al DPR n. 1525/1963), nonché alle ipotesi individuate dai contratti collettivi,
– in caso di contratto a termine stipulato con un dirigente.
Per effetto della nuova disposizione introdotta con il D.L. n. 73/2021, fino al 30 settembre 2022, risulta possibile stipulare o prorogare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, non eccedente in ogni caso i 24 mesi di durata ovvero rinnovare un contratto a tempo determinato anche per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
Per contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
La contrattazione collettiva risulta ora legittimata ad introdurre ulteriori ipotesi, rispetto a quelle previste dalla Legge, in presenza delle quali è possibile apporre un termine al contratto superiore a 12 mesi.
Restano in ogni caso valide le ulteriori disposizioni in materia di contratti a termine.
Pertanto:
La contrattazione collettiva potrà pertanto prevedere ulteriori specifiche esigenze anche per la proroga del contratto, oltre i 12 mesi di durata, e il rinnovo di un contratto a tempo determinato.
Si ricorda che la proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, previo consenso del lavoratore, solamente nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (salvo diversa durata stabilita dal contratto collettivo) e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti stipulati.
Nota del 14 settembre 2021, n. 1363: “la contrattazione collettiva dovrà individuare ipotesi concrete che giustifichino l’apposizione di un termine al contratto superiore ai 12 mesi, non essendo sufficienti formulazioni generiche che richiedano ulteriori puntualizzazioni nel contratto individuale di lavoro”.
“il termine fissato al 30 settembre 2022 deve essere riferito al primo contratto a termine stipulato tra le parti di durata superiore ai 12 mesi. Tale limite temporale, inoltre, è riferito alla formalizzazione del contratto, il quale potrà in ogni caso superare la data del 30 settembre 2022, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi di durata del contratto”.
L’Ispettorato chiarisce poi che sarà invece possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine per effetto delle causali previste dalla contrattazione collettiva ai sensi della nuova disposizione introdotta dal Decreto Sostegni bis, anche successivamente al 30 settembre 2022.
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Mirco Caeran (Avv. Ph.D)
SU DI ME
Mi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) sito a Montebelluna (TV). Dopo aver conseguito un Dottorato di Ricerca in diritto Civile, assito privati ed aziende che richiedono un sopporto legale nel mondo del lavoro, della contrattualistica e degli affari. Avvocato del lavoro a Montebelluna. Avvocati a Montebelluna. Avvocato del lavoro. Avvocato per lavoro. Studio Legale a Montebelluna. Diritto del Lavoro.