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Una volta assunti, è possibile veder modificate le proprie missioni?
Prima di tutto ti invito a leggere un mio precedente articolo in cui parlo della differenza tra categoria, qualifica e mansione.
Ti lascio IL LINK QUI.
Cerchiamo di capire cosa dice la legge a proposito della possibilità per un datore di lavoro di modificare in corso di rapporto le mansioni originariamente assegnate al dipendente.
L’articolo 2103 Codice Civile prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.
E ciò è chiaro.
Il lavoratore, però, può essere assegnato anche a mansioni corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito.
In altre parole, se vengo promosso, mi possono assegnare mansioni superiori.
Infine, un ultimo caso.
Al lavoratore possono essere assegnate mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Cosa significa?
Significa che il datore di lavoro può assegnare al lavoratore nuove mansioni, ma solo se corrispondono a mansioni svolte da altri lavoratori che hanno il suo stesso livello e inquadramento.
Facciamo un esempio per capire meglio. Se sei un impiegato tecnico-specifico di livello C3 (ccnl metalmeccanici industria) addetto all’ufficio acquisti-Italia à potresti veder cambiate le tue mansioni e lavorare come addetto all’ufficio vendite-Italia, sempre livello C3.
Fin qui abbiamo visto la possibilità di modificare le mansioni “in meglio”, oppure “in via equivalente”.
Ma può il datore di lavoro modificare “in peggio” le mansioni del lavoratore?
La risposta è SÌ, ma con dei limiti.
Ciò può avvenire, infatti, solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore.
In questo caso, inoltre, il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Continuiamo con l’esempio precedente.
Nel caso di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro potrebbe assegnarmi le mansioni che corrispondono a quelle svolte da altri lavoratori impiegati tecnico-specifici di livello C2. (nell’ufficio acquisti-estero; ma anche vendite-estero o vendite-italia o logistica, etc…)
Il lavoratore non potrebbe, invece, ricevere l’assegnazione a mansioni appartenente ad altre categorie (ad es operaio), oppure a mansioni di lavoratori con qualifica diversa (ad esempio di ruolo operativo, livelli D1-D2), ma nemmeno della stessa qualifica ma di due livelli inferiori (quindi non C1).
Alcune precisazioni:
1) se si mutano le mansioni, il datore di lavoro deve assolvere agli obblighi formativi. Anche se, in realtà, il mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
2) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
3) nelle ipotesi di demansionamento viste, il datore di lavoro deve dare comunicazione per iscritto a pena di nullità.
4) In ogni caso, anche se demansionato, il lavoratore ha diritto a conservare lo stesso livello e lo stesso stipendio.
Ciò che cambia, dunque, è solo “quello che fa a lavoro”.
L’unica parte dello stipendio che può essere diminuita è quella relativa particolari modalità di svolgimento del lavoro (ad es. le indennità) che prima si ricevevano perché si svolgevano quella particolare mansione e che ora non si riceveranno più perché la mansione è cambiata.
5) è possibile prevedere un demansionamento più incisivo rispetto a quanto visto.
Ciò può avvenire solo davanti ad una sede protetta (ad es. davanti ad un sindacalista, davanti all’Ispettorato del lavoro, davanti ad una commissione di certificazione) e con la possibilità per il lavoratore di farsi assistere da un sindacalista, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
In queste sedi protette è possibile per il lavoratore e il datore di lavoro stipulare degli accordi specifici per modificare:
– mansioni
– categoria legale
– livello di inquadramento
– in generale, quindi, la retribuzione.
In altre parole, in queste sedi si può modificare l’inquadramento generale del lavoratore.
Ma perché? A quale fine è possibile ciò?
Tale possibilità è considerata ammissibile solo ed esclusivamente per:
6) Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Cosa accade, invece, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro assegni per un certo periodo al lavoratore una mansione superiore?
In generale, il datore di lavoro può, temporaneamente, adibire un lavoratore ad una mansione superiore. Ciò, però, deve essere limitato nel tempo e solo per ragioni sostitutive di un altro lavoratore (pensiamo alla malattia del proprio capo-reparto).
Essere assegnato a mansioni superiori comporta, anzitutto, il diritto a percepire lo stipendio corrispondente alla mansione svolta.
Inoltre, se il lavoratore viene adibito ad una mansione superiore (non per motivi sostituitivi) per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi (o nel termine diverso previsto dai contratti collettivi) ha diritto a vedersi confermato in quel ruolo.
Tutto ciò premesso, ogni patto contrario è nullo.
Ti invito a leggere anche questo interessante articolo:
LICENZIAMENTO E OBBLIGO DI REPECHAGE. (clicca qui)
Capirai come e se un licenziamento avvenuto per riorganizzazione aziendale e/o del personale (detto “per giustificato motivo oggettivo”) può dirsi legittimo o meno.
Infatti, un licenziamento per gmo può essere impugnato ove il datore di lavoro non adempia al suo ruolo di repêchage, ossia di collocarti in un’altra posizione all’interno dell’azienda e di fare tutto ciò che è in suo potere pur di non arrivare al tuo licenziamento.
Ancora qualche dubbio?
Se sei un lavoratore:
Se sei un datore di lavoro:
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Mirco Caeran (Avv. Ph.D)
SU DI ME
Mi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) sito a Montebelluna (TV). Dopo aver conseguito un Dottorato di Ricerca in diritto Civile, assito privati ed aziende che richiedono un sopporto legale nel mondo del lavoro, della contrattualistica e degli affari. Avvocato del lavoro a Montebelluna. Avvocati a Montebelluna. Avvocato del lavoro. Avvocato per lavoro. Studio Legale a Montebelluna. Diritto del Lavoro.