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scarso rendimento licenziamento giuslavorista, SCARSO RENDIMENTO… può giustificare il licenziamento?, Studio Legale DMP

SCARSO RENDIMENTO… può giustificare il licenziamento?

SCARSO RENDIMENTO… può giustificare il licenziamento?

Avv. Ph.D. Mirco Caeran.

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Ciao a tutti.

Molto spesso mi viene chiesto se lo scarso rendimento di un dipendente possa o meno giustificare il suo licenziamento.

Rispondere a tale domanda è molto importante sia per un lavoratore che per un datore di lavoro: per il primo, infatti, è importante comprendere se il licenziamento a lui comminato (direttamente o indirettamente) per questa ragione possa essere legittimo o meno. Per il secondo, invece, è fondamentale per metterlo al riparo dal compimento di passi “falsi” che possono comportare più problemi di quelli che il licenziamento voleva risolvere.

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Ma andiamo con ordine.

Cominciamo dicendo che licenziare per scarso rendimento è possibile.

Tuttavia, esso è circoscritto da alcuni limiti e specifici casi.

 

Cos’è lo scarso rendimento?

Per capire la ragione per la quale è possibile licenziare per scarso rendimento è importante capire che esso rappresenta un inadempimento del lavoratore alla sua obbligazione principale, che è quella di svolgere la prestazione lavorativa.

Per tale ragione, un licenziamento per scarso rendimento è un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Il punto centrale, quindi, diventa la valutazione della gravità dell’inadempimento, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

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Come si valuta la gravità dell’inadempimento?

Un lavoratore, a fronte del pagamento dello stipendio, si obbliga a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, assoggettandosi ai suoi ordini.

Nel compiere ciò, è tenuto ad usare una “diligenza qualificata”, ossia quella data dalla “natura della prestazione dovuta”, come recita l’art. 2104 c.c.

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La giurisprudenza sostiene che: “il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra ex se l’inesatto adempimento (…) dato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato ad un facere e non ad un risultato e l’inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o, comunque a fattori non

dipendenti dal lavoratore” (Cass. 22 novembre 2016, n. 23735; Cass. 23 marzo 2017, n.

7522).

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Per tale ragione, un datore di lavoro che voglia licenziare un dipendente perché ritenga che lo stesso non abbia un rendimento per lui sufficiente non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento di un risultato atteso (chiamato obiettivo minimo di produzione) e il fatto che tale obiettivo era stato richiesto.

Infatti, il datore di lavoro è chiamato a dimostrare che l’inadempimento è particolarmente grave.

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Come dimostrare che l’inadempimento è grave?

La valutazione della gravità, che deve essere dimostrata, è data da una valutazione complessa che tiene in considerazione diversi fattori:

– il grado di diligenza richiesto al lavoratore,

– quello usato dal lavoratore

– l’esclusione di altri fattori che potrebbero aver inciso negativamente sul raggiungimento del risultato (come ad esempio l’organizzazione dell’impresa, i fattori socio-ambientali, etc…)

Questa è stato, ad esempio, il ragionamento compiuto dai Giudici nella sentenza Cass. 10 novembre 2017, n. 26676).

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Quando si ha, quindi, scarso rendimento?

Scarso rendimento è sinonimo di negligenza del lavoratore.

Perché sia legittimo, un licenziamento comminato per scarso rendimento dovrà essere sostenuto da parte del datore di lavoro da due elementi:

1) essere fondato su elementi di carattere oggettivo.

Deve esistere una sproporzione tra obiettivi assegnati e risultati ottenuti.

Tutto ciò, inoltre, non deve essere una valutazione in astratto.

È necessario confrontare il rendimento del dipendente licenziato con quello di altri dipendenti con analoghe mansioni.

 

2) la sproporzione tra i risultati attesi e quelli conseguiti deve essere imputabile al lavoratore.

Deve essere frutto di un colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore e non, invece, causato dall’organizzazione del lavoro o da altri fattori (Cass. 19

settembre 2016, n. 18317; Cass. 26 aprile 2016, n. 8249; Trib. Roma 12 marzo

2018, n. 1885; Trib. Milano 30 maggio 2016).

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Una nota.

Per i giudici, lo scarso rendimento non può essere dimostrato solamente attraverso l’esistenza di plurimi precedenti disciplinati del lavoratore già sanzionati in passato.

Una medesima condotta, infatti, non può essere sanzionata due volte.

Per cui, se per una certa condotta il lavoratore è già stato sanzionato, allora non potrà ricevere un’ulteriore sanzione, ossia quella del licenziamento.

I precedenti disciplinari, invece, possono essere assunti come elementi per dimostrare come tutti quei precedenti abbiano, nel loro complesso, avuto un’incidenza sull’organizzazione del lavoro e sull’attività complessiva dell’impresa.

(In questo modo si prendono in considerazione non i singoli episodi, ma un atteggiamento complessivo del lavoratore che ha avuto un impatto specifico proprio sull’impresa).

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Modalità di licenziamento per scarso rendimento.

Va precisato che trattandosi di licenziamento disciplinare va seguita la procedura prevista dalla legge.

 Il datore di lavoro dovrà intimare lo stesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 l. 300/1970, e quindi previa specifica e dettagliata contestazione per iscritto dell’addebito, con concessione di un termine di difesa e valutazione delle eventuali giustificazioni del lavoratore.

Solo all’esito di ciò sarà possibile comunicare per iscritto il licenziamento.

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Ancora qualche dubbio?

Se sei un lavoratore:

  • Sei stato licenziato?
  • Ti chiedi se esistono gli estremi per impugnare il licenziamento?
  • Temi di poter essere licenziato e vorresti dei chiarimenti?
  • Sei appena stato assunto e vuoi capire quali sono i tuoi diritti?
  • Hai tra le mani una lettera di impegno all’assunzione e vuoi capire se è tutto corretto ciò che ti è stato prospettato
  • Ti hanno cambiato di mansione è vuoi sapere se è legittimo?
  • Vuoi semplicemente saperne di più?

Se sei un datore di lavoro:

  • Vorresti procedere ad uno o più licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ma hai paura delle possibili impugnazioni?
  • Vorresti procedere ad un licenziamento collettivo?
  • Hanno impugnato un licenziamento da te intimato?
  • Devi assumere e vuoi capire come inquadrare un nuovo dipendente?
  • Vuoi tutelarti in anticipo da rivendicazioni?
  • Vuoi procedere a riorganizzare il lavoro all’interno della tua attività ma temi di incorrere in problemi con il diritto del lavoro?
  • Vuoi saperne di più sui diritti dei lavoratori e del datore di lavoro?

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Per qualsiasi dubbio o chiarimento lo Studio Legale DMP e l’avvocato Mirco Caeran di Montebelluna (TV) possono assisterti anche a distanza e darti la soluzione che cerchi in materia di diritto del lavoro.

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A presto,

un caro saluto

Mirco Caeran (Avv. Ph.D)

SU DI ME                           

scarso rendimento licenziamento giuslavorista, SCARSO RENDIMENTO… può giustificare il licenziamento?, Studio Legale DMPMi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) sito a Montebelluna (TV). Dopo aver conseguito un Dottorato di Ricerca in diritto Civile, assito privati ed aziende che richiedono un sopporto legale nel mondo del lavoro, della contrattualistica e degli affari. Avvocato del lavoro a Montebelluna. Avvocati a Montebelluna. Avvocato del lavoro. Avvocato per lavoro. Studio Legale a Montebelluna. Diritto del Lavoro.

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