Vademecum per una separazione con (e senza) l’assistenza di un avvocato
- Il tuo matrimonio non funziona più e cerchi informazioni su come sia possibile separarsi e/o divorziare?
- Sapevi che esistono tre modalità per ottenere la separazione?
- Sapevi che in alcuni casi l’avvocato non è necessario?
- Sai che la separazione consensuale, oltre ad essere il metodo più indolore è anche quello più economico?
Leggi l’articolo che ho preparato per te e potrai scoprire:
- come separarsi legalmente
- passo dopo passo cosa è necessario per separarsi
- quanto costa separarsi
- quali sono le tempistiche per ottenere una separazione legale
- qual è la differenza tra separazione e divorzio
- molto altro…
Il tutto detto con un linguaggio semplice e intuitivo
Bene. Iniziamo.
La domanda da cui siamo partiti è: È possibile separarsi GRATUITAMENTE, pagando solamente una marca da bollo da 16 euro?
La risposta è:
ASSOLUTAMENTE SÌ. Ma solo in alcuni casi
ecco quindi a te il mio
VADEMECUM PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (CONSENSUALE)
Sembra banale, ma le prime due condizioni necessarie per separarsi consensualmente sono:
- ESSERE D’ACCORDO SUL SEPARARSI CONSENSUALMENTE
- DECIDERE LA MODALITÀ DI SEPARAZIONE:
- INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
- A MEZZO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- CON RICORSO IN TRIBUNALE
Vediamoli con ordine:
1.SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Questa prima modalità di separazione legale prevede la necessità di:
- Recarsi presso il comune in cui uno dei due coniugi è residente o è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio
- Presentare accordo di separazione (o di modifica delle condizioni o di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili)
però ricorda che:
NB: LA PROCEDURA È ESCLUSA PER COPPIE CHE HANNO:
-
- Figli minori in comune
- Figli maggiorenni in comune incapaci economicamente a provvedere alle proprie necessità
- Figli in comune portatori di handicap
Detto ciò.
- L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti, personalmente o con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi.
- L’atto contenente l’accordo viene compilato e sottoscritto immediatamente dopo aver ricevuto tali dichiarazioni.
- Le parti devono ripresentarsi dopo 30 giorni per confermare la propria volontà. (se non ci si ripresenta l’accordo precedente si intende revocato).
- L’accordo di separazione presentato al Sindaco è dunque titolo per ottenere il divorzio decorsi sei mesi dall’accordo stesso, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. e, L. n. 898/1970 così come modificato dalla L. n. 55/2015
- L’Ufficiale dello stato civile procede direttamente all’iscrizione dell’accordo nei registri degli atti di matrimonio ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. g ter, Ord. st. civ. ed alla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Ricorda inoltre che
- NB: L’ACCORDO PUÒ INCLUDERE:
- la previsione/modifica/revoca di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico
e che
- NB: L’ACCORDO NON PUÒ INCLUDERE:
- la previsione di un assegno “una tantum” (ossia il pagamento di una sola somma di denaro senza la corresponsione della somma periodica)
- accordi traslativi (ad esempio il trasferimento di proprietà di immobili o di autoveicoli)
e quanto costa?
- Il costo è una marca da bollo da 16 euro
***
2. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI A MEZZO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
elementi essenziali:
- IL PROCEDIMENTO PREVEDE LA PRESENZA DI DUE AVVOCATI, UNO PER PARTE (con relativi costi)
- Può essere usata la negoziazione assistita sia per la separazione che per il divorzio che per la modificazione degli accordi di separazione/divorzio.
- Le parti si incontrano con i rispettivi legali e definiscono le regole per la negoziazione. C’è l’obbligo di cooperare con correttezza e buona fede per raggiungere una definizione di ogni aspetto litigioso. Si definisce anche il tempo massimo che non può mai essere inferiore a un mese e mai superiore a tre mesi (ma prorogabile di un mese su accordo delle parti).
- È necessario che nell’accordo si dia atto che gli avvocati hanno esperito un tentativo di conciliazione delle parti e hanno informato i coniugi circa la possibilità di comporre il loro conflitto ricorrendo alla mediazione familiare. (gli avvocati devono dare atto che si è tentato di riappacificare la coppia; nonché del fatto che le parti sono state informate dei propri diritti/doveri.
- L’accordo raggiunto si perfeziona in forma scritta.
ma ricorda che:
- Esistono due ipotesi:
- PRESENZA DI figli minori; figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970; figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
- ASSENZA dei soggetti di cui al caso precedente.
-
-
- CASO 1: l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti richiesti ai fini del conseguimento dell’efficacia dell’accordo
- CASO 2: L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Il procuratore della Repubblica, dopo aver verificato la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, lo autorizza. Qualora invece il procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo sia contrario all’interesse dei figli, egli ha l’obbligo di trasmetterlo, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale che fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione personale delle parti. IN BUONA SOSTANZA: sono gli avvocati delle due parti ad occuparsi di inviare l’accordo al Procuratore della Repubblica. Se ci sono figli minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti serve che il Procuratore della Repubblica lo ritenga idoneo a soddisfare gli interessi dei soggetti più deboli, ossia i figli. Se lo ritiene opportuno trasmette il proprio nulla osta; se lo ritiene non opportuno convoca i coniugi innanzi al Giudice per discutere sugli accordi in relazione alla prole. Gli avvocati devono trasmettere, entro il termine di 10 giorni (dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento), all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia – autenticata dallo stesso – dell’accordo munito delle certificazioni relative all’autografia delle firme e alla menzionata conformità dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico. (Adempimento a opera degli avvocati).
- All’interno dell’accordo I CONIUGI DEVONO NECESSARIAMENTE INSERIRE:
- Il loro consenso a separarsi o a divorziare
- indicare, qualora vi siano figli minori, incapaci o portatori di handicapgrave o economicamente non indipendenti, la regolazione concordata dei rapporti personali e patrimoniali tra i genitori e i figli
- prevedere un assegno di mantenimento o divorzile a favore del coniuge debole qualora ne sussistano i presupposti.
- L’accordo, inoltre, PUÒ CONTENERE:
(ALTRI CONTENUTI FACOLTATIVI, ad es. trasferimenti immobiliari, divisione dei beni in comunione, ripartizione delle spese dei beni indivisi, costituzione di diritti di godimento su immobili in comproprietà, ecc.).
***
3. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI CON RICORSO IN TRIBUNALE
Di cosa si tratta?
SEPARAZIONE/DIVORZIO/MODIFICA DELLE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE STABILITE POSSONO ESSERE RICHIESTE ANCHE CON RICORSO IN TRIBUNALE REDATTO DA DUE AVVOCATI (UNO PER PARTE) O SOLO UNO PER ENTRAMBI. I costi fissi sono quindi solo di 47 euro di “bollo” mentre i costi variabili riguardano il costo del professionista.
DIFFERENZA TRA SEPARAZIONE E DIVORZIO:
-
- Separazione= si attenuano i doveri dei coniugi (che non hanno più il dovere di vivere assieme) ma il matrimonio non viene meno.
- Divorzio= il matrimonio cessa definitivamente i suoi effetti, con tutte le conseguenze, ad esempio è possibile risposarsi.
Per divorziare è necessario attendere 6 mesi dal momento in cui ci si è separati consensualmente, oppure 1 anno nel caso in cui la separazione sia stata giudiziale (ossia litigiosa).
Sia la separazione che il divorzio possono essere “in via amichevole” (più veloce perché le parti sono d’accordo) oppure “in via litigiosa” (in assenza di un accordo ci sarà un vero e proprio “processo”)
PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE:
- I coniugi producono un accordo che il Tribunale “omologa” ossia lo riconosce come valido e lo trasmette all’Ufficio competente perché sia trascritto.
- Dalla data di prima udienza i coniugi possono essere autorizzati a vivere separati
- I coniugi saranno separati legalmente dalla data in cui con DECRETO il Giudice avrà omologato l’accordo a lui sottoposto.
- L’accordo viene trasmesso al Giudice a mezzo di Ricorso predisposto da un avvocato o da due avvocati (uno per parte)
- Il Giudice fissa con Decreto una data per sentire i coniugi
- I coniugi devono comparire personalmente davanti al giudice
- Il giudice in tale data sente individualmente (e poi congiuntamente) i due coniugi per capire se c’è possibilità di rappacificamento tra i coniugi (generalmente chiede se ciò sia possibile oppure no. I coniugi possono anche semplicemente dire “no”).
- Chiusa l’udienza si attende per il provvedimento di omologa.
- Di tutti gli aspetti più tecnici si occupa l’avvocato. Tuttavia, per essere esaustivi:
ALCUNI DATI PIÙ TECNICI
- Se il ricorso è presentato dai coniugi congiuntamente la competenza è quella del Tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno degli stessi; se invece il ricorso è presentato solo da uno dei due, è competente il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’altro coniuge.
- Nel ricorso è necessario dare atto della presenza di figli. In questo caso bisogna indicare quali sono gli accordi che li riguardano (l’interesse deve sempre essere quello del loro bene superiore. Gli accordi devono quindi essere “sensati”. Possono essere inseriti anche altri accordi, come quelli in materia di assegni di separazione al coniuge o di trasferimenti immobiliari.
- A convocare i coniugi è il Presidente del Tribunale il quale cerca dapprima la mediazione. Successivamente analizza l’accordo in merito ai figli. Se rileva il contrasto degli accordi con gli interessi dei figli, può suggerire (ma non imporre) ai coniugi soluzioni alternative. Può anche disporre un rinvio dell’udienza per sentire i figli. Se l’accordo dei coniugi è ritenuto tutelare l’interesse del figlio, allora il Tribunale trasmette il fascicolo della separazione consensuale al Pubblico Ministero per il proprio parere.
- Il Pubblico Ministero a sua volta può esprimere parere contrario all’omologa della separazione, quando gli accordi dei coniugi siano in contrasto con l’interesse della prole. Se il parere del Pubblico Ministero è positivo, il fascicolo viene trasmesso dal Presidente del Tribunale al collegio del Tribunale, perché pronunci l’omologazione della separazione consensuale. Anche in questo caso il Collegio (ossia il Presidente più altri due giudici) potrebbero ritenere l’accordo in contrasto con l’interesse dei figli.
- Il Collegio può allora rimettere nuovamente le parti dinanzi al Presidente del Tribunale. In caso di mancanza di soluzione consensuale conforme all’interesse della prole, il Tribunale potrebbe infine rifiutare di omologare la separazione.
Quest’ultima parte, per quanto possa sembrare complicata, è in realtà molto semplice. Se l’accordo è scritto in maniera “sensata” tale da non sopraffare uno dei due coniugi e soprattutto tale da garantire l’interesse dei figli, a seguito dell’udienza dopo qualche settimana si otterrà il decreto di omologazione e quindi la separazione sarà andata a buon fine.
IL TUTTO STA NEL REDIGERE CORRETTAMENTE E SENSATAMENTE L’ACCORDO.
Sapevi che grazie al processo civile telematico è possibile depositare il ricorso per la separazione consensuale per qualsiasi avvocato di qualsiasi parte d’Italia presso un qualsiasi Tribunale d’Italia?
Sapevi che non devi essere a Montebelluna presso il mio ufficio per incontrarmi e parlare con me? Possiamo vederci in video con ogni strumento tecnologico. Posso rispondere ai tuoi quesiti, ai tuoi dubbi e alle tue domande.
Se vorrai, infine, potrò depositare per te il ricorso per la separazione legale dal tuo coniuge nel più breve tempo possibile e ti assisterò in tutte le pratiche necessarie.
Contattami all’indirizzo mail info@studiolegaledmp.com oppure compila il form qui sotto. E non dimenticare di condividere sui social!
Un caro saluto,
Mirco (Avv. Ph.D).
SU DI ME.
Mi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) con studio fisico in Montebelluna (TV). Ho dedicato i miei anni del dottorato allo studio del diritto di famiglia e presto tutt’oggi assistenza a privati ed enti che richiedono un sopporto legale per aiutare le persone a superare momenti particolarmente difficili della vita. Il mio desiderio primario è quello di trasmettere la mia conoscenza per permettere ad ognuno di superare le proprie difficoltà
***
Summary
Article Name
Vademecum per una separazione con (e senza) l'assistenza di un avvocato
Description
L'articolo analizza sinteticamente e brevemente i tre modi previsti dalla legge per ottenere una separazione consensuale dando un breve vademecum, sottolineando quando serve e quando non serve l'assistenza di un legale/avvocato.
Author
Avv. Mirco Caeran