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Diffamazione a mezzo facebook avvocato montebelluna studio legale, Diffamazione a mezzo FACEBOOK, cosa rischi?, Studio Legale DMP

Diffamazione a mezzo FACEBOOK, cosa rischi?

Diffamazione a mezzo FACEBOOK, cosa rischi?

Avv. Ph.D. Mirco Caeran.

Avvocato esperto in diritto del lavoro a Montebelluna (TV)

Sebbene io mi occupi prevalentemente di diritto del lavoro, sempre più spesso mi è capitato di ricevere la seguente domanda: “Cosa rischia chi diffama su facebook?”.

Per rispondere a questa domanda bisogna aver ben chiari i seguenti punti:

cosa si intende per diffamazione?

Quando un commento è “diffamante”?

– Un commento su facebook può integrare il reato di diffamazione?

– Quali sono i rischi a livello penale?

– Quali sono i rischi a livello civile?

– Cosa fare per tutelarsi.

Nel proseguo analizzerò i precedenti punti in maniera semplice ed esaustiva, nella speranza che le mie parole siano d’aiuto, ma soprattutto da monito, a tutti i “leoni da tastiera”.

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Cosa si intende per diffamazione?

La diffamazione consiste in una espressione che offende la reputazione altrui davanti ai suoi consociati.

Essa si differenzia dall’ingiuria, la quale riguarda prettamente l’onore della persona e che si manifesta quando l’offesa è rivolta verso una persona presente o quando (in caso di comunicazione a distanza) è rivolta direttamente alla persona.

Nel caso in cui la persona a cui è diretta l’offesa è assente e la comunicazione lede l’onore e il decoro in presenza di almeno due persone, allora si parla di diffamazione.

Si badi bene, però. Sebbene l’ingiuria dal 2016 non sia più reato, essa è ancora un illecito civile, a cui si riconnette una sanzione da 100,00 euro a 8.000,00 euro.

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Quando un commento è diffamante?

L’articolo 595 del codice penale tratta del reato di diffamazione, ovvero l’offesa alla dignità e reputazione altrui fatta comunicando con più persone.

Il comma 3 dell’articolo 595 prevede un’aggravante quando la diffamazione è commessa attraverso l’uso della stampa o con altro mezzo di pubblicità. In tal caso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Facebook attualmente è uno dei mezzi di comunicazione più diffusi.

Nonostante nel nostro ordinamento la libertà di espressione sia tutelata, questo non significa poter esprimersi liberamente con espressioni che possono ledere il decoro e la dignità degli altri.

E’ bene precisare che maggiore è il numero di persone in grado di visualizzare il commento e maggiore sarà non solo il numero di testimoni ma anche la gravità della colpa e la relativa sanzione.

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Un commento su facebook può integrare il reato di diffamazione?

La giurisprudenza è costante nell’affermare che “l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, […] in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione” (Cass. 50/2017; Cass. 8482/2017; Cass. 24431/2015; Cass. 41276/2015).

I social sono considerati come “altro mezzo di pubblicità” così come citato dalla norma penale.

Lo sono così come tutti quei mezzi consentono la trasmissione ad un numero considerevole di soggetti.

In sintesi:

  • L’offesa compiuta sulla propria bacheca Facebook, anche se il profilo è visibile solo agli amici, costituisce diffamazione aggravata. Infatti la fattispecie di reato è integrata quando si hanno almeno 2 amici che potrebbero potenzialmente visualizzare il post.
  • Lo stesso dicasi per frasi contenute in messaggi inviati in gruppi chiusi: se almeno due persone possono vedere il post, si potrebbe essere accusati di diffamazione.
  • Il medesimo discorso vale per i forum o altre piattaforme.

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Ma se non faccio né nomi né cognomi?

Attenzione!

Il fatto di non fare nomi e cognomi non preclude la possibile accusa di diffamazione.

Secondo la Cassazione, “ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dall’indicazione nominativa”. (Cass. 16712/2014).

Ciò significa che se la persona a cui sono indirizzati gli epiteti o gli insulti è potenzialmente riconoscibile da altre persone, l’indicazione del nome non è necessaria perché si configuri il reato di diffamazione.

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Quali sono i rischi a livello penale?

Come detto la pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Quali sono i rischi a livello civile?

Colui che ha subito il danno dalla condotta offensiva altrui può decidere di costituirsi parte civile nel processo penale, oppure di intentare una parallela azione civile.

Il fine è quello di chiedere un risarcimento del danno.

Tale danno potrà essere sia di tipo “economico” (danno patrimoniale), sia di tipo “morale-esistenziale-biologico” (danno non patrimoniale).

Rispetto alla prima ipotesi pensiamo al caso in cui un professionista dimostri di aver subito delle perdite economiche a causa della diffamazione subita.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, invece, pensiamo al caso in cui la persona offesa sia costretta a ricorrere alla psicoterapia per superare/affrontare la lesione subita.

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Cosa fare per tutelarsi?

Si può presentare una querela contro una persona per diffamazione presso i Carabinieri, la polizia postale o presso la Procura della Repubblica.

Il tutto, però, deve avvenire entro 3 mesi dal fatto.

E’ necessario essere in possesso dei seguenti elementi probatori:

  • la trascrizione del post con i riferimenti temporali della data e dell’ora. Uno screen dello schermo è, quindi, altamente consigliato. (secondo alcuni, inoltre, andrebbe fatto autenticare da un notaio).
  • Presentare il nome di alcuni testimoni che hanno sicuramente visualizzato o letto il commento
  • dare atto/dimostrare l’esistenza di commenti ed il numero di persone che lo hanno visualizzato, per stabilire la risonanza dell’offesa.
  • l’indirizzo ip Facebook del soggetto che ha scritto il commento

In assenza dell’indirizzo IP la denuncia non potrà sortire alcun effetto.

E’ possibile ottenerlo chiedendo espressamente a Facebook. L’accertamento dell’IP di provenienza del post importante per poter associare il post alla linea telefonica associata.  Quindi, se manca l’accertamento dell’indirizzo IP, non si può identificare con certezza il responsabile del fatto (Cass. 5352/2018). Nel caso di “profili fake” la polizia postale potrà comunque risalire al colpevole.

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Per qualsiasi dubbio o chiarimento lo Studio Legale DMP e l’avvocato Mirco Caeran di Montebelluna (TV) possono assisterti anche a distanza e darti la soluzione che cerchi.

Scrivimi una mail senza impegno all’indirizzo info@studiolegaledmp.com, sarò felice di risponderti ed aiutarti.

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A presto,

un caro saluto

Mirco Caeran (Avv. Ph.D)

 

SU DI ME                           

Diffamazione a mezzo facebook avvocato montebelluna studio legale, Diffamazione a mezzo FACEBOOK, cosa rischi?, Studio Legale DMPMi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) sito a Montebelluna (TV). Dopo aver conseguito un Dottorato di Ricerca in diritto Civile, assito privati ed aziende che richiedono un sopporto legale nel mondo del lavoro, della contrattualistica, degli affari, del risarcimento del danno.

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Avvocato a Montebelluna Mirco Caeran. StudioLegale DMP a Montebelluna In questo articolo si parla di diffamazione commessa a mezzo facebook. Quali sono i rischi a livello civile e penale commessi? quando si parla di diffamazione e quando di ingiuria? Cosa fare in caso di diffamazione?
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