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Per il solo fatto della nascita la persona fisica acquista la capacità giuridica, ovvero l’idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, quindi diventa un soggetto di diritto.
Tuttavia, non in tutti i momenti che seguono la nascita la persona fisica è sempre in grado di gestire in prima persona le situazioni giuridiche che le fanno capo (per esempio un neonato o un bambino non hanno certamente questa abilità).
Ecco perché la legge richiede, oltre alla capacità giuridica, la capacità d’agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti negoziali che producano effetti nella propria sfera negoziale, capacità che si acquista con il compimento del diciottesimo anno. Peraltro, può accadere che, nonostante il raggiungimento della maggiore età, ancora la persona fisica non sia in grado di gestire la propria sfera giuridica autonomamente. Ecco perché la legge predispone degli istituti a sostegno di questi soggetti che difettano in tutto o in parte di autonomia, tra i quali molto rilevanti e da non confondere sono l’interdizione, l’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno e l’incapacità naturale.
Gli istituti fin qui analizzati sono accomunati dal fatto che il soggetto interdetto, inabilitato o amministrato ha una certa area di autonomia, oltre la quale tutti gli atti sono sempre annullabili per il semplice fatto di uscire da tale perimetro formalmente delineato. Quindi, non è in alcun modo rilevante il fatto che, concretamente, il soggetto fosse in grado di comprendere la portata del negozio che stava ponendo in essere.
Al contrario, l’incapacità è proprio caratterizzata dal fatto che un soggetto, seppur normalmente capace d’agire, nel momento in cui realizza un atto negoziale si trova, in concreto, in una situazione di incapacità di intendere o di volere, qualsiasi ne siano le ragioni.
Può trattarsi, peraltro, sia di una causa permanente (per esempio una forma grave di demenza senile), sia transitoria (come uno stato di shock o abuso di alcolici). Ad ogni modo, non deve trattarsi di una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche, ma occorre che il soggetto, al momento di compimento del negozio, sia privo in maniera assoluta della capacità di autodeterminarsi ovvero della coscienza dei propri atti.
Il soggetto ha, dunque, la possibilità di impugnare l’atto, se riesce a provare che al momento del suo compimento versava in tale stato di incapacità di intendere e di volere. Se ci riesce, le sorti del negozio dipendono dalla natura dello stesso:
Ecco che, quindi, anche qui l’ordinamento mette in atto una forma di protezione, che è però rivolta ad un soggetto che, in verità, è perfettamente in grado di curare i propri interessi e infatti è titolare di capacità d’agire. Tuttavia, questa capacità viene meno nella situazione concreta e quindi l’ordinamento non rimane indifferente, ma mette comunque a disposizione una forma di tutela.
Un caro saluto
Mirco (Avv. e Ph.D). Avvocato a Montebelluna (TV)
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Mi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) sito a Montebelluna (TV). Ho dedicato i miei anni del dottorato allo studio del diritto di famiglia e presto tutt’oggi assistenza a privati ed enti che richiedono un sopporto legale per aiutare le persone a superare momenti particolarmente difficili della vita. Il mio desiderio primario è quello di trasmettere la mia conoscenza per permettere ad ognuno di superare le proprie difficoltà