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Per il solo fatto della nascita la persona fisica acquista la capacità giuridica, ovvero l’idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, quindi diventa un soggetto di diritto.
Tuttavia, non in tutti i momenti che seguono la nascita la persona fisica è sempre in grado di gestire in prima persona le situazioni giuridiche che le fanno capo (per esempio un neonato o un bambino non hanno certamente questa abilità).
Ecco perché la legge richiede, oltre alla capacità giuridica, la capacità d’agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti negoziali che producano effetti nella propria sfera negoziale, capacità che si acquista con il compimento del diciottesimo anno. Peraltro, può accadere che, nonostante il raggiungimento della maggiore età, ancora la persona fisica non sia in grado di gestire la propria sfera giuridica autonomamente. Ecco perché la legge predispone degli istituti a sostegno di questi soggetti che difettano in tutto o in parte di autonomia, tra i quali molto rilevanti e da non confondere sono l’interdizione, l’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno e l’incapacità naturale.
Anche l’inabilitazione è pronunciata con sentenza del tribunale quando, oltre alla maggiore età, dovessero ricorrere, stavolta alternativamente (solamente l’uno o l’altro), i seguenti requisiti:
L’insieme di questi fattori comporta, anche in questo caso, una maggior protezione di questi soggetti da parte dell’ordinamento. Si tratta, però, di una protezione meno forte e pregnante rispetto a quanto visto circa l’interdizione.
Infatti, all’inabilitato è consentito compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, l’incapace è coadiuvato da un curatore, che però, a differenza di prima, non si sostituisce al soggetto protetto, ma integra la volontà di quest’ultimo.
Peraltro, a seconda delle concrete condizioni dell’inabilitato, il giudice può (con la stessa sentenza con cui pronuncia l’inabilitazione o con successivo provvedimento) prevedere che anche alcuni specifici atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti autonomamente dall’inabilitato, senza l’assistenza del curatore.
Un caro saluto
Mirco (Avv. e Ph.D). Avvocato a Montebelluna (TV)
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Mi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) sito a Montebelluna (TV). Ho dedicato i miei anni del dottorato allo studio del diritto di famiglia e presto tutt’oggi assistenza a privati ed enti che richiedono un sopporto legale per aiutare le persone a superare momenti particolarmente difficili della vita. Il mio desiderio primario è quello di trasmettere la mia conoscenza per permettere ad ognuno di superare le proprie difficoltà