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Per il solo fatto della nascita la persona fisica acquista la capacità giuridica, ovvero l’idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, quindi diventa un soggetto di diritto.
Tuttavia, non in tutti i momenti che seguono la nascita la persona fisica è sempre in grado di gestire in prima persona le situazioni giuridiche che le fanno capo (per esempio un neonato o un bambino non hanno certamente questa abilità).
Ecco perché la legge richiede, oltre alla capacità giuridica, la capacità d’agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti negoziali che producano effetti nella propria sfera negoziale, capacità che si acquista con il compimento del diciottesimo anno. Peraltro, può accadere che, nonostante il raggiungimento della maggiore età, ancora la persona fisica non sia in grado di gestire la propria sfera giuridica autonomamente. Ecco perché la legge predispone degli istituti a sostegno di questi soggetti che difettano in tutto o in parte di autonomia, tra i quali molto rilevanti e da non confondere sono l’interdizione, l’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno e l’incapacità naturale.
L’interdizione è pronunciata con sentenza del tribunale quando dovessero ricorrere congiuntamente (necessariamente tutti contemporaneamente) i seguenti requisiti:
L’insieme di questi fattori comporta la necessità di assicurare al soggetto un’adeguata protezione.
Per quanto riguarda le conseguenze, all’interdetto è impedito il compimento diretto di qualsiasi atto negoziale, che risulterebbe, altrimenti, annullabile. Questo salvo che non si tratti di negozi strettamente necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, come comprare un giornale o un caffè al bar. Per il resto, la gestione del patrimonio e il compimento degli atti negoziali sono riservati all’attività di un tutore nominato dal giudice stesso, che quindi agisce da sostituto del soggetto interdetto.
Peraltro, l’interdizione di cui si è parlato fino ad ora prende il nome di interdizione giudiziale, che si distingue dall’interdizione cosiddetta legale. Quest’ultima è prevista dal Codice penale come pena accessoria ad una condanna definitiva. Per quanto riguarda le conseguenze di questa interdizione, sono sostanzialmente analoghe a quelle dell’interdizione giudiziale, per cui l’interdetto non potrà porre in essere atti dispositivi del proprio patrimonio che, altrimenti, diverrebbero annullabili, per cui viene nominato un tutore. Tuttavia, la differenza con l’istituto dell’interdizione giudiziale è evidente, innanzitutto a partire dalla funzione, che è sanzionatoria; inoltre, molto importante è ricordare che l’interdetto legale è perfettamente in grado di intendere e di volere e in grado di provvedere ai propri interessi.
Un caro saluto
Mirco (Avv. e Ph.D). Avvocato a Montebelluna (TV)
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Mi chiamo Mirco Caeran, sono un avvocato e dottore di ricerca, fondatore dello Studio Legale DMP (Diritto, Mercato, Persona) sito a Montebelluna (TV). Ho dedicato i miei anni del dottorato allo studio del diritto di famiglia e presto tutt’oggi assistenza a privati ed enti che richiedono un sopporto legale per aiutare le persone a superare momenti particolarmente difficili della vita. Il mio desiderio primario è quello di trasmettere la mia conoscenza per permettere ad ognuno di superare le proprie difficoltà